STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE

ANDARE OLTRE PER GLI ULTIMI (AN.O.P.U.) ODV

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Organizzazione di Volontariato che assume la denominazione di “ANDARE OLTRE PER GLI ULTIMI – ODV” con acronimo “AN.O.P.U. – ODV”, ai sensi dell’art. 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), nel rispetto della Costituzione, del Codice civile, e relative disposizioni di attuazione e normative vigenti in quanto compatibili.
 
1.2 L’Organizzazione è conforme ed è retta dal D.Lgs. n. 117/2017 (in seguito anche CTS) e, fino alla sua iscrizione al RUNTS, anche dal D.Lgs. n. 460/1997 essendo la prosecuzione di una precedente ONLUS già operante nel settore socio-sanitario senza soluzione di continuità.
 
1.3 La denominazione sociale dell’acronimo ODV potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico soltanto dopo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all’iscrizione.

ART. 2 – SEDE

2.1 l’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Roma (Cap. 00131), via Cercemaggiore n. 59.
 
2.2 Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie sull’intero territorio nazionale o all’estero.
 
2.3 La variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall’Assemblea Ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 3 – DURATA

La durata dell’Organizzazione è illimitata

ART. 4 – FINALITA’

4.1 L’Organizzazione, viene costituita per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
 
4.2 La AN.O.P.U. – ODV si propone di cooperare allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo, perseguendo finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria in favore di persone emarginate e/o svantaggiate, e diffondendo la cultura del dialogo, della tolleranza e della solidarietà tra i Popoli, attraverso l’eliminazione delle condizioni di inferiorità, di dipendenza e di sfruttamento eventualmente vigenti. In particolare, l’Organizzazione si propone, attraverso le sue attività istituzionali, di realizzare prevalentemente interventi di carattere sanitario, ma anche scolastico, umanitario, ambientale e sociale, sportivo, finalizzati al:
–   recupero delle strutture sanitarie esistenti ed alla creazione di nuove;
–   attività assistenziale medico-chirurgica svolta dal personale Medico e Paramedico volontario, con la collaborazione del personale sanitario locale;
–   formazione tecnica del personale sanitario locale;
–   riammodernamento di aule scolastiche fatiscenti o costruzione e arredo di nuove;
–   acquisto o invio di materiale didattico e audiovisivo;
–   formazione del personale docente, per mezzo di corsi in presenza o da remoto, in collaborazione con le strutture locali e nel rispetto dei loro programmi scolastici e delle loro linee guida;
–   eventuale integrazione dei loro stipendi base, qualora fossero ritenuti insufficienti per una vita dignitosa.
 
4.3 L’Organizzazione si uniforma, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo di eguaglianza e pari opportunità al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 5 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

5.1 L’Organizzazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017:
 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
 
b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
 
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 
f) formazione scolastica ed extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 
g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
 
h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, non escluse le discipline sportive per disabili (lett. t);
 
i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
 
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei Tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett. w);
 
5.2 L’Organizzazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 
*   progettare e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di promuovere strategie e sostenere interventi per la prevenzione e la cura dei malati nei Paesi in via di sviluppo;
*   favorire le attività di sostegno a istituzioni ospedaliere ubicate nei Paesi in oggetto, con invio di personale sanitario e mezzi adeguati;
*   contribuire a rafforzare e rendere sostenibili i sistemi sanitari di tali Paesi, al fine di garantire e/o migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure ai malati;
*   promuovere la realizzazione ed il miglioramento degli ambulatori e dei centri di sanità, dei centri di riabilitazione e delle infrastrutture sanitarie in genere;
*   supportare le strutture mediche con la fornitura di strumenti diagnostici, materiali sanitari, farmaci essenziali e materiali di consumo;
*   garantire l’accesso all’assistenza sanitaria alle persone povere o indigenti attraverso il pagamento alla struttura sanitaria dei servizi effettivamente fruiti;
*   creare e supportare comunità rivolte all’accoglienza, all’istruzione e alla formazione professionale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
*   istituire, nei settori di intervento, relazioni di collaborazione con Enti ed Organizzazioni sia di carattere nazionale che internazionale per agire con essi in collegamento ed in sinergia;
*   migliorare la preparazione del personale sanitario locale mediante l’istituzione di corsi di aggiornamento professionale, in sinergia con le istituzioni politiche, universitarie e sanitarie locali;
*   promuovere interventi a rilevanza sociale di natura assistenziale e/o educativa finalizzati alla promozione della salute, prevenzione, individuazione, rimozione e contenimenti di disagi fisici e psicofisici e finalizzati all’integrazione sociale;
*   promuovere, ideare e supportare progetti a sostegno di bambini, ragazzi e disabili dei Paesi in via di sviluppo;
*   contribuire al miglioramento del sistema scolastico mediante il concorso nella ristrutturazione o costruzione di aule scolastiche e nell’arredamento di tali strutture attraverso l’acquisto e/o l’invio di strumenti adeguati;
*   istituire corsi di formazione professionale per il corpo docente in sede o da remoto, in sinergia con le istituzioni politiche, universitarie e scolastiche locali;
*   realizzare programmi di cooperazione tecnica per il risanamento ambientale, in particolare contro la malaria ed altre situazioni epidemiche o endemiche;
*   realizzare programmi di cooperazione per il recupero e lo sviluppo del patrimonio agro-alimentare;
*   favorire la realizzazione di attività di sostegno individuale e/o familiare nel piccolo commercio, nell’artigianato e nel settore agro-pastorale attraverso l’acquisto di beni e servizi o attraverso l’erogazione, qualora possibile, del microcredito.
*   promuovere atti di solidarietà che si concretizzano in erogazioni liberali di beni e/o denaro finalizzati alla sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo di persone;
*   promuovere attività che favoriscano il recupero e la donazione di alimenti, prodotti medicali, prodotti farmaceutici o altri prodotti da devolvere ai fini di solidarietà sociale;
*   promuovere interventi per contrastare la povertà;
*   promuovere attività dirette a difesa dei diritti umani e civili come diritti inalienabili ed irrinunciabili dell’uomo, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova;
*   promuovere il volontariato civile provvedendo alla formazione e all’addestramento professionale dei volontari;
*   sollecitare l’opinione pubblica, diffondere idee, opinioni ed informazioni, promuovere campagne di comunicazione e diffusione sul territorio e creare movimenti di opinione sui problemi attinenti allo scopo dell’Organizzazione;
*   promuovere ed organizzare rassegne, convegni, conferenze e seminari, attività culturali, educative e di istruzione professionale, erogare contributi, borse di studio o premi in denaro con la finalità della crescita culturale locale;
*   promuovere, organizzare e gestire l’attività sportiva dilettantistica ivi compresa quella a favore di soggetti con disabilità fisiche, psico-mentali e sensoriali;
*   realizzare, diffondere e promuovere opere letterarie, cinematografiche, televisive, audiovisive, radiofoniche o multimediali, pubblicare volumi e cataloghi e svolgere attività editoriali, con esplicita esclusione della stampa quotidiana.
 
5.3 Tutte le attività sono svolte dall’Organizzazione avvalendosi in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri associati.
 
5.4 Per l’attività di interesse generale prestata, l’Organizzazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 del CTS.
 
5.5 L’organizzazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del CTS tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
 
5.6 L’OdV può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa senza corrispettivo, nonché da altre attività di cui all’art. 6 del CTS. Talune attività possono anche essere esercitate mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti e collaboratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (art. 7 del CTS – D.Lgs. 117/2017).
 
5.7 Ai fini di quanto sopra, l’Organizzazione potrà stabilire forme di collaborazione e/o di richiesta e/o di intervento con professionisti, Associazioni, Fondazioni, altre OdV, Organismi ed Enti, Soggetti giuridici nazionali ed internazionali di natura pubblica e/o privata, mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all’individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché di risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale.
 
5.8 L’Organizzazione potrà aderire, partecipare ed operare in altre ETS, Fondazioni, Associazioni Organizzazioni, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante pro-tempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.
 
5.9 L’Organizzazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può operare attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.
 
5.10 l’Organizzazione, per realizzare gli scopi istituzionali, potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l’organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie, compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

ART.6 – SOCI

6.1 Possono essere “soci” (o associati) dell’OdV persone fisiche o giuridiche o altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero massimo dei soci è illimitato, mentre devono far parte dell’Organizzazione un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, a norma dell’art. 32 del Decreto Legislativo 117/2017.
Tutti i soci in quanto volontari svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare il rimborso delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità previsti dall’art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.
 
6.2 Non è ammessa la categoria dei soci con partecipazione temporanea alla vita associativa.
 
6.3 La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci hanno il diritto di voto in assemblea, ed il diritto di partecipare all’elettorato attivo e passivo degli organi sociali. I soci “Enti del terzo settore o senza scopo di lucro” partecipano all’assemblea e all’elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.
 
6.4 I soggetti che intendono fare parte dell’Organizzazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e ne dà comunicazione alla persona interessata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, la persona interessata può chiede con raccomandata AR inviata al Presidente che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà.
 
6.5 All’atto di ammissione i Soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i Soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale, dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è rivalutabile e neanche rimborsabile.
 
6.6 Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L’esercizio dei diritti del Socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati al versamento della quota associativa.
I Soci dell’Organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
partecipare alla vita associativa ed alle attività sociali;
essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
frequentare i locali dell’Organizzazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, indicando il luogo dove avverrà l’esame, i tempi e le modalità.
 
I Soci dell’Organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
svolgere la propria attività in favore della comunità del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti e per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione;
versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell’Organizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Comunicare senza ritardo all’ODV ogni variazione del domicilio o di status.
 
6.7 La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o decesso.
 
6.8 Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata AR, ovvero con PEC, ovvero con mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento, ed ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.
 
6.9 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie e/o comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi della ODV. Tale provvedimento è comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata AR inviata al Presidente dell’Organizzazione. Il ricorso verrà discusso in occasione della prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall’Assemblea stessa.
 
6.10 La qualifica di Socio decade per il mancato pagamento della quota associativa nell’entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.
6.11 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell’Organizzazione.
 
6.12 Può divenire “Sostenitore” dell’Organizzazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l’attività di interesse generale condotta dall’Organizzazione. I sostenitori dell’Organizzazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa, e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di Socio e quindi non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee con possibilità di essere consultati dai Soci per eventuali pareri.

In particolare l’ Organizzazione si propone, attraverso le sue attività istituzionali, di realizzare interventi di carattere sanitario, umanitario, ambientale e sociale rivolti a :

  • favorire attività di sostegno a istituzioni ospedaliere localmente esistenti  attraverso l’invio di personale sanitario e mezzi adeguati;
  • migliorare la preparazione del personale sanitario locale mediante l’istituzione di corsi di aggiornamento professionale, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, in sinergia con le istituzioni politiche, universitarie e sanitarie locali;
  • istituire, nel settore sanitario, relazioni di collaborazione con Enti ed Organizzazioni sia di carattere Nazionale che Internazionale per agire con essi in collegamento ed in sinergia;
  • garantire l’acceso all’assistenza sanitaria alle persone indigenti attraverso il pagamento alla struttura sanitaria dei servizi effettivamente fruiti;
  • realizzare programmi di cooperazione tecnica per il risanamento ambientale ed in particolare per la lotta contro la malaria ed altre patologie epidemiche ed endemiche;
  • realizzare programmi di cooperazione per il recupero e lo sviluppo del patrimonio agro-alimentare;
  • favorire la realizzazione di attività di sostegno individuale e/o familiare nel piccolo commercio, nell’artigianato e nel settore agro-pastorale attraverso l’erogazione, qualora possibile, del microcredito;
  • favorire l’accesso all’istruzione primaria e secondaria in collaborazione con associazioni ed istituzioni locali.

ART. 7 – ORGANI

7.1 Sono organi e cariche dell’Organizzazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
L’Organo di controllo (eventuale);
Il Revisore Legale (eventuale)
 
7..2 Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 30 (Organo di controllo) e 31 (Revisore dei conti) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2398 c. 2 c.c. (Collegio sindacale), salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 
7.3 Tutti gli organi dell’ODV possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’ODV ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo. Per i soci minori di età, il diritto al voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale fino al 18° anno di età.
 
8.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.  È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Organizzazione o da chi ne fa le veci, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) mediante comunicazione da inviare a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
 
8.3 L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci risultanti dal libro Soci ed aventi diritto al voto alla data dell’adunanza, e siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
 
8.4 L’Assemblea ordinaria delibera su:
nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, e può designare direttamente le cariche sociali;
nomina e revoca dei componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea stessa;
nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea stessa;
approvazione del bilancio annuale consuntivo e del bilancio sociale (ove adottato), qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell’organo amministrativo;
responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
decisione in merito ai ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione ed esclusione dall’Organizzazione;
approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto di sua competenza;
argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
 
8.5 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida sempre a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Nessuna decisione può essere presa dall’Assemblea generale su un argomento non previsto dall’ordine del giorno, salvo che l’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, si pronunci a favore di una modifica dell’ordine del giorno stesso.
 
8.6 L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 
8.7 Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Organizzazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Pur tuttavia, qualora le modifiche statutarie siano imposte dalla legge, da provvedimenti aventi forza di legge o da provvedimenti secondari o amministrativi, occorre sempre l’assemblea straordinaria ma con i quorum deliberativi “ridotti” previsti per l’assemblea ordinaria.
 
8.8 Per deliberare lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
 
8.9 Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell’ assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Ad ogni rappresentante dei soci “Altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro” spetta un voto, ed è ammesso l’esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.
 
8.10 Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore, l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in ragione ed in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (cfr. art. 24, comma 2 del CTS). Il numero dei voti attribuibili è definito caso per caso dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 l’Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall’Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate dai propri associati dagli enti associativi. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea.
 
9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri.
 
9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
 
9.4 Il Consiglio Direttivo, quando non designati direttamente dall’Assemblea, designa nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie, e conferisce eventuali deleghe.
 
9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.
 
9.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti.
 
9.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 
9.8 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
 
9.9 I membri del Consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 
9.10 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
 

9.11 È compito del Consiglio Direttivo:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) deliberare l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
d) predisporre le bozze dei documenti di bilancio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte e di eventuali iniziative di raccolta fondi;
e) predisporre le bozze dell’eventuale bilancio sociale (ove adottato);
f) determinare l’entità, le modalità e il termine di versamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell’Organizzazione;
g) stabilire i criteri dei rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Organizzazione;
h) individuare le attività diverse e quelle di raccolta fondi previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Organizzazione che non siano spettanti all’Assemblea;
l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
m) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Organizzazione o ad essa affidati;
n) redigere eventuali regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Organizzazione da portare in approvazione in Assemblea;
o) istituire comitati scientifici, comitati di lavoro e comitati di esperti;
p) eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
q) conferire deleghe e procure ai propri membri, soci e/o a terzi con specifici e più limitati poteri per singoli o per categorie di atti;
r) redigere ed approvare il bilancio preventivo, se ed in quanto ritenuto opportuno;
s) compiere e deliberare gli altri atti e gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.12 Il Comitato scientifico, quando e se istituito, ha la funzione principale di garantire che le attività dell’Organizzazione siano svolte con competenza, trasparenza ed in conformità agli obiettivi statutari, fornendo consulenza ed orientamento e valutazione dei progetti. Il Comitato Scientifico:

  • fornisce pareri tecnici e scientifici per le attività dell’Organizzazione;
  • collabora con il consiglio direttivo per definire linee guida, strategie ed obiettivi;
  • suggerisce progetti, programmi ed iniziative coerenti con la missione dell’Organizzazione;
  • esamina e valuta i progetti proposti dall’ODV, assicurandosi che rispettino standard di qualità e abbiano un impatto positivo nell’ambito di riferimento;
  • monitora l’efficacia e l’aderenza scientifica dei progetti in corso;
  • pianifica ed organizza le missioni.

9.13 Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all’Assemblea nominare il nuovo Consiglio.
 
9.14 In caso di cessazione per qualsiasi causa di un numero di consiglieri inferiore alla metà, si procede alla sostituzione degli stessi con i primi non eletti in ordine di preferenze e, se assenti, i membri del Consiglio rimasti in carica convocano senza indugio l’Assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati. Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura quanto il Consiglio in carica al momento del subentro.

ART. 10 – IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

10.1 Le cariche, quando non designate direttamente dall’Assemblea, sono designate in seno ai membri del Consiglio Direttivo.
 
10.2 In caso di assenza del Presidente, di impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice-presidente.
 
10.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti. Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’Organizzazione. Ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l’Organizzazione per i fini sociali.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi in modo adeguato.
 
10.4 I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.
 
10.5 Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta e la custodia.
 
10.6 Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economico finanziaria della AN.O.P.U. – ODV.
 
10.7 Gli incarichi di Tesoriere e Segretario possono essere assunti dalla medesima persona con carica di Consigliere.

ART. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

11.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Organizzazione.
 
11.2 Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Organizzazione.
 
11.3 Al Presidente Onorario possono essere affidati dall’Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
 
11.4 la durata della nomina è a tempo indeterminato, salvo rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ovvero revoca deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o per comportamento incompatibile con i valori e gli scopi dell’ODV.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

12.1 L’Organo di controllo, composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, è nominato dall’Assemblea per volontà dei soci quando ritenuto utile e/o conveniente, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
 
12.2 L’Organo di Controllo può essere monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
 
12.3 Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
 
12.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Organizzazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Organizzazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.
 
12.5 Laddove ciò sia richiesto per legge, superati i limiti di cui all’art. 31 del CTS, o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
 
12.6 Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

13.1 Il Patrimonio dell’Organizzazione, comprensivo di entrate comunque denominate, rendite, ricavi, proventi, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8, c. 1, D.Lgs. 117/2017.
Il Patrimonio dell’Organizzazione è costituito: da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti, eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti, eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
 
13.2 L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del CTS; entrate da attività di cui all’art 6 del CTS; entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati; altre entrate compatibili con le finalità  sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità  civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibili con le disposizione di cui D.Lgs. 117/2018.

ART. 14 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 15 – RISORSE UMANE – VOLONTARI – COLLABORATORI – DIPENDENTI

15.1 L’Organizzazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I volontari possono essere anche non soci.
 
15.2 l volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del CTS.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

16.1 L’esercizio sociale dell’Organizzazione si apre il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre.
 
16.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per presentarlo all’all’Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione che dovrà avvenire entro il quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio dell’anno precedente.
 
16.3 Il Bilancio d’esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CTS, e dunque:
 
– Potrà avere la forma del Rendiconto per cassa, qualora l’ODV abbia entrate non superiori ad € 220.000;
– In caso contrario, dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
– Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto Ministeriale;
– Dovrà documentare, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Organizzazione ai sensi dell’art. 6 del CTS
 
16.4 Se l’ODV ha entrate annue superiore ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un Bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, ai sensi dell’art. 14 del CTS, e a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.
 
16.5 Se l’ODV ha entrate annue superiori a centomila euro, esso dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
 
16.6 Il Bilancio di esercizio, nonché i Rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 
16.7 Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo dell’anno corrente, e comunque in concomitanza all’approvazione del Bilancio consuntivo.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, l’Organizzazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell’organo a cui si riferiscono.

ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte dì modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

19.1 L’ODV ha durata illimitata
 
19.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
 
19.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
 
19.4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un’altra Organizzazione di Volontariato o altro Ente del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per la decisione di qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Organizzazione o gli Organi della stessa, sarà devoluta alla competenza della giurisdizione ordinaria (foro di Roma), salva comunque la facoltà delle parti di ricorrere al giudizio di tre Arbitri (o Probiviri) di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. I probiviri decideranno ex aequo et bono senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale proceduta dalle parti –  sarà inappellabile.

ART. 21 – NORME APPLICABILI

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ed in subordine alle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nondimeno alle norme costituzionali e alle norme in generale se ed in quanto applicabili.
 
21.2 Il presente Statuto, adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, una volta approvato, abroga e sostituisce il precedente Statuto della “FONDAZIONE ANDARE OLTRE – ONLUS” (C.F. 97584480582) già operante ai sensi del D.Lgs. 460/1997, da cui l’attuale ODV promana e si pone in naturale prosecuzione senza soluzione di continuità essendo l’Anagrafe delle ONLUS venute a cessare dal 1° gennaio 2026 come da comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/12/2025, da cui l’obbligo di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.  nella mutata denominazione di Organizzazione di Volontariato.

Pubblicato il 16 maggio 2026

Piero Petricca